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Tunisia, all’esame del parlamento una preoccupante proposta di legge sulle Ong

Uno dei principali successi della rivoluzione tunisina del 2011 fu il decreto-legge 88 sulle Ong: una norma rispettosa degli standard internazionali sulla libertà di associazione, che semplificava la creazione di nuovi gruppi della società civile tramite una facile e trasparente procedura di notifica. 

Nel salto indietro nel tempo cui il presidente Kais Saied sta portando il paese, rischia di essere smantellata anche quella conquista.  

Il 10 ottobre alcuni deputati hanno presentato unaproposta di legge che sta per essere esaminata in una commissione parlamentare. Il testo comprende una serie di restrizioni non necessarie e sproporzionate sulla formazione, l’attività e il finanziamento delle organizzazioni della società civile, mettendo così a rischio la loro indipendenza e consentendo al governo tunisino di interferire indebitamente sul loro operato.  

L’articolo 6 della proposta di legge stabilisce che tutte le Ong operano sotto la “vigilanza e supervisione” del ministero competente.  

La procedura di notifica resta ma viene introdotto un processo di registrazione confuso e complicato che lascia ampia discrezionalità alle autorità consentendo loro di contestare la costituzione di un’organizzazione entro un mese della registrazione della notifica, periodo durante il quale l’organizzazione non è ancora autorizzata a operare.  

Le basi su cui le autorità possono opporsi alla costituzione di un’organizzazione non sono spiegate. Le Ong possono proporre appello contro il diniego opposto alla loro registrazione ma anche in questo caso non è spiegato come.  

La bozza di legge distingue anche tra Ong “nazionali” e “straniere” e conferisce al ministero degli Affari esteri l’autorità di concedere licenze a qualsiasi Ong straniera prima della registrazione (articolo 19). La legge non indica i criteri che saranno utilizzati per concedere o negare le licenze, né stabilisce le tempistiche per tale processo. La bozza di legge conferisce inoltre allo stesso ministero il potere di rilasciare licenze temporanee o revocare e sospendere le licenze a sua completa discrezione (articolo 20). Di conseguenza, la registrazione delle organizzazioni straniere potrebbe essere negata per qualsiasi motivo e senza il diritto di appellarsi. 

L’articolo 18 del nuovo testo richiede alle Ong nazionali di ottenere l’autorizzazione preventiva dal governo ogni volta che ricevono finanziamenti esteri, pena la sospensione o la dissoluzione.  

Infine, l’articolo 24 conferisce al primo ministro il potere di “sciogliere automaticamente” le organizzazioni sospettate di “terrorismo”. Sapendo come venga utilizzata genericamente e disinvoltamente quest’accusa nei confronti di dissidenti ed esponenti della società civile, c’è veramente da preoccuparsi. 

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